Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.L. 25/09/2002 n. 212

-Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 22, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato Legge finanziaria 2002.): "7. La commissione di cui all'art. 4 della Legge 10 dicembre 1997, n. 425, č composta dagli insegnanti delle materie di esame della classe del candidato per le scuole del servizio nazionale di istruzione. Per le scuole legalmente riconosciute e pareggiate le classi sostengono l'esame davanti ad una commissione composta da commissari interni, designati dal consiglio di classe in numero pari a quello dei componenti esterni, individuati tra i docenti delle classi terminali delle scuole statali o paritarie alle quali le classi delle scuole legalmente riconosciute o pareggiate sono state preventivamente abbinate. La designazione puō riguardare solo uno dei docenti delle materie oggetto della prima o seconda prova scritta. Il dirigente regionale competente nomina il presidente tra il personale docente e dirigente delle scuole secondarie superiori, per ogni sede di esame. Con Decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dell'istruzione, dell'universitā e della ricerca, si provvede alla determinazione del numero dei componenti la commissione di esame. Per la corresponsione dei compensi previsti dall'art. 4, comma 5, della citata Legge n. 425 del 1997, il limite di spesa č fissato in 40,24 milioni di euro.".

Art. 2. Accorpamenti e sdoppiamenti di classi

1. L'articolo 3, comma 1, primo periodo, del Decreto-Legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla Legge 20 agosto 2001, n. 333, si interpreta nel senso che si intendono fatti salvi gli accorpamenti, a norma delle vigenti disposizioni.

2. Non sono ammessi sdoppiamenti di classi dopo l'inizio dell'anno scolastico. Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dell'art. 3, comma l del Decreto-Legge 3 luglio 2001, n. 255 convertito con modificazioni nella Legge 20 agosto 2001, n. 333 (Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002): "Art. 3 (Formazione delle classi).

1. Le variazioni del numero degli alunni iscritti in ciascuna istituzione scolastica, verificate nella fase di adeguamento alla situazione di fatto, non comportano modifiche al numero delle classi autorizzate in organico dal dirigente territorialmente competente. Incrementi del numero delle classi, eventualmente indispensabili, sono disposti dal competente dirigente

Art. 3. Finanziamento degli uffici scolastici regionali

1. Al fine di attribuire ai competenti centri di spesa, interessati all'applicazione dell'articolo 9 del Decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 23 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2000, le risorse finanziarie per i pagamenti relativi al subentro nei contratti stipulati dagli enti locali per le funzioni amministrative, tecniche ed ausiliarie nelle istituzioni scolastiche statali, gli stanziamenti iscritti nell'ambito dei centri di responsabilitā relativi agli Uffici scolastici regionali dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universitā e della ricerca per l'anno 2002 e per il triennio 2002-2004, nelle unitā previsionali di base "Strutture scolastiche", sono incrementati di euro 151.586.000 per l'anno 2002, di euro 173.424.000 per l'anno 2003 e di euro 135.078.000 a decorrere dall'anno 2004.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, determinato per l'anno 2002 in euro 151.586.000, per l'anno 2003 in euro 173.424.000 e a decorrere dall'anno 2004 in euro 135.078.000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unitā previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'universitā e della ricerca.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Riferimenti normativi:

-Si riporta il testo dell'art. 9 del Decreto del Ministro della pubblica istruzione del 23 luglio 1999. "Art. 9. Lo Stato subentrerā nei contratti stipulati dagli enti locali alla data del 24 maggio 1999, ed eventualmente rinnovati in data successiva, per la parte con la quale sono state assicurate le funzioni ATA per le scuole statali, in luogo dell'assunzione di personale dipendente. Ai fini predetti, le autoritā scolastiche periferiche e gli enti locali competenti stipuleranno, entro il 31 dicembre 1999, apposite convenzioni che individuino le modalitā di subentro nei contratti i quali, ferma la rispondenza ai requisiti di cui al comma precedente, potranno essere frazionati in corrispondenza di singole istituzioni scolastiche. Ferma restando la prosecuzione delle attivitā da parte di soggetti esterni impegnati in progetti LSU e LPU in corso ai sensi delle leggi vigenti, lo Stato subentrerā nelle convenzioni stipulate dagli enti locali con i soggetti imprenditoriali, comprese le cooperative, per la stabilizzazione di quei progetti per lavori socialmente utili e/o lavori di pubblica utilitā che erano in atto nelle istituzioni scolastiche statali prima del 25 maggio 1999, anche se rinnovati successivamente, per lo svolgimento di funzioni ATA demandate per Legge all'ente locale in sostituzione dello Stato. Il subentro da parte dello Stato in dette convenzioni avviene ad ogni 1 gennaio successivo alla stabilizzazione dei lavori socialmente utili in imprese, anche cooperative. Ai lavoratori di cui al terzo e quarto comma del presente articolo, si applicano le provvidenze previste dall'art. 12 del Decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e dall'art. 45, comma 8, della Legge 17 maggio 1999, n. 144, ai fini delle nomine a tempo indeterminato per posti ATA corrispondenti all'attivitā svolta".

Art. 3-bis. Definizione della posizione giuridico-amministrativa di alcune ca tegorie di personale della scuola ((1. Ai fini della definizione della posizione giuridico-amministrativa del personale del comparto scuola, con riferimento ai rapporti di impiego instaurati prima dell'entrata in vigore del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola sottoscritto il 4 agosto 1995, il rapporto di impiego si intende validamente costituito, anche in mancanza del provvedimento formale di nomina, ove risulti documentato dalla lettera di comunicazione dell'avvenuta nomina.))

1. Al fine di attribuire alle universitā le risorse finanziarie per sanare situazioni debitorie, derivanti dalla corresponsione di classi e scatti stipendiali al personale docente e ricercatore, č autorizzata la spesa complessiva di 375 milioni di euro, da erogare in cinque rate annuali costanti a decorrere dall'anno 2002; allo stesso fine, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universitā e della ricerca, č istituito un fondo da ripartire tra le universitā sulla base di parametri definiti con Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universitā e della ricerca. ((All'onere derivante dall'attuazione del presente comma,)) determinato in 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unitā previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Al fine di assicurare l'uniformitā di trattamento sul diritto agli studi universitari agli studenti iscritti alle universitā e agli istituti universitari non statali legalmente riconosciuti, č autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, da destinare alle predette istituzioni. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unitā previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'universitā e della ricerca.

3. Al fine di consentire la realizzazione di interventi urgenti di edilizia a favore delle istituzioni di cui all'art. 1 della Legge 21 dicembre 1999, n. 508, č autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2002. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unitā previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'universitā e della ricerca.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ((4-bis. All'articolo 4, comma 1, primo periodo, della Legge 19 ottobre 1999, n. 370, dopo la parola: "tutorato" sono inserite le seguenti: ", e per progetti sperimentali e innovativi sul diritto allo studio proposti dalle regioni mediante programmazione concordata con il Ministero dell'istruzione, dell'univesitā e della ricerca".)) Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dell'art. 1 della Legge 21 dicembre 1999, n. 508 (Disposizioni in materia di universitā e ricerca scientifica e tecnologica): "Art. 1 (Finalitā della Legge).

1. La presente Legge č finalizzata alla riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati.".

- Si riporta il testo del comma 1, art. 4 della Legge 19 ottobre 1999, n. 370, come modificato dal Decreto qui pubblicato: "1. Č autorizzata la spesa nel limite massimo di lire 80 miliardi per l'anno 1999, di lire 81 miliardi per l'anno 2000 e di lire 91 miliardi a decorrere dall'anno 2001, per l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'universitā e della ricerca scientifica e tecnologica di un fondo integrativo per l'incentivazione dell'impegno didattico dei professori e dei ricercatori universitari, per obiettivi di adeguamento quantitativo e di miglioramento qualitativo dell'offerta formativa, con riferimento anche al rapporto tra studenti e docenti nelle diverse sedi e nelle strutture didattiche, all'orientamento e al tutorato, e per progetti sperimentali e innovativi sul diritto allo studio proposti dalle regioni mediante programmazione concordata con il Ministero dell'istruzione, dell'universitā e della ricerca". Il fondo č ripartito tra gli atenei secondo criteri determinati con Decreto del Ministro dell'universitā e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti la CRUI, il CUN, il CNSU, ove costituito, le organizzazioni sindacali e le associazioni professionali dei professori e dei ricercatori universitari comparativamente pių rappresentative sul piano nazionale. I contributi erogati alle universitā ai sensi del presente articolo afferiscono ai fondi di ateneo di cui all'art. 24, comma 6, del Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica č autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 18 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, al fine di consentire la immediata corresponsione di compensi a componenti di commissioni e comitati, nonchč ad esperti, incaricati delle procedure di selezione e della valutazione di programmi e progetti di ricerca non conclusi alla data di entrata in vigore del presente Decreto, ove i rispettivi piani finanziari abbiano previsto spese per attivitā istruttorie e di valutazione, con Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universitā e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti gli importi dei compensi medesimi.

 

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